inquinamento da odori molesti foam

Marghera di Pianezze

The Odor of the polyethylene - foam production

Le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui all'art. 674 c.p. anche quando provengono da una industria la cui attività sia stata autorizzata.



Le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui all'art. 674 c.p. anche quando provengono da una industria la cui attività sia stata autorizzata.
L'esistenza di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria è sufficiente a rimuovere un limite all'attività dell'imprenditore, ma non esonera questo ultimo dal dovere di adottare tutte le misure consigliate dall'esperienza e dalla tecnica atte ad evitare un pregiudizio per la salute pubblica.
Il fatto che l'esercizio di una attività sia autorizzata non comporta che le modalità siano lasciate alla discrezione dell'operatore economico, il quale non può invocare il carattere "necessario" delle emissioni maleodoranti (quale naturale conseguenza dell'attività autorizzata) e neppure un principio di prevalenza in danno di altri soggetti in considerazione della localizzazione dell'impianto fuori del centro abitato, in quanto anche le persone che vivono in campagna nei pressi di insediamenti produttivi hanno uguale diritto a svolgere il loro lavoro socialmente utile senza danni alla loro salute.
Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 1995, n. 771 (ud. 21 dicembre 1994), Rinaldi.


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