inquinamento da odori molesti foam

Marghera di Pianezze

The Odor of the polyethylene - foam production

Basta che le emissioni abbiano un impatto negativo anche psichico sulle normali attività quotidiane



In ordine al reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) devono considerarsi comprese tra le "emissioni di gas, vapori o fumo" anche le esalazioni di "odore" moleste, nauseanti o puzzolenti, ove presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.).
Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 1995, n. 771 (ud. 21 dicembre 1994), Rinaldi.


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