inquinamento da odori molesti foam

Marghera di Pianezze

The Odor of the polyethylene - foam production

Non si richiede un effettivo nocumento alle persone



Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. - getto pericoloso di cose (nel caso di specie, emissioni di vapori) - non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioé ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.
Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 1998, n. 739 (ud. 4 dicembre 1997), P.M. e Tilli.


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