inquinamento da odori molesti foam

Marghera di Pianezze

The Odor of the polyethylene - foam production

Inquinamento atmosferico - Emissioni autorizzate - Odori molesti per le persone - Reato di cui all’art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Messa in opera dei dispositivi anti-inquinamento - Migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o molestie - Necessità



Le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui all’art. 674 cod. pen. anche quando provengono da un’industria la cui attività sia stata regolarmente autorizzata.
Sicché la sussistenza di regolare autorizzazione amministrativa all’esercizio di un’attività, come pure l’avvenuta messa in opera dei dispositivi anti-inquinamento previsti dalla legge, non escludono di per sé la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. ove da tale esercizio derivi l’emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della più stretta tollerabilità, con l’adozione cioè, di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono imposte dalla migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o molestie.
(Cass. Sez. I, 6 aprile 1993, Dal Sasso; Sez. I, 21 novembre 1991, Vicario; Sez. I, 23 gennaio 1991, Cremonini; Sez. I, 4 ottobre 1984, Franchi). Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728


Marghera di Pianezze - Marostica - Vicenza - Italia info@foam.it