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Questa pagina contine alcune leggi relative all'ambiente ed
ai diritti dei cittadini verso gli Enti Pubblici.
Legge 07/08/1990 n.241 - Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
Molti non sanno che esiste una legge molto importante, la 241/90 che permette a tutti i cittadini
di visionare e/o avere copia dei documenti degli Enti pubblici.
Qualsiasi cittadino può richiedere per iscritto ad un Ente pubblico i documenti relativi ad un procedimento
amministrativo, in alcuni casi anche senza motivazione specifica, e conseguentemente l'Ente entro 30(trenta) giorni deve rispondere
al cittadino, con risposta positiva o negativa, oppure informare chi è il responsabile del procedimento e motivare
il ritardo per la chiusura della richiesta.
La 241/90 ha avuto delle modifiche fatte con la legge 11 febbraio 2005 n.15 che ha portato miglioramenti
e novità importanti per i cittadini.
Legge 241/1990 -
Legge 15/2005
Direttiva 2003/4/CE - Diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità
pubbliche o per conto di esse.
La Comunità Europea, considerando che l'ambiente è un patrimonio di tutti da tutelare ha ritenuto opportuno
scrivere una direttiva che permetta l'accesso a tutti gli atti relativi all'ambiente, questo per permettere
una maggiore sensibilizzazione al fine di migliorare l'ambiente.
Direttiva
Legge 26/4/90 n. 86 - art. 328 del Codice Penale
Si deve sottolineare in proposito come l'approvazione della
L. 241/90 abbia più ampliamente disciplinato, in via generale, tanto le forme di
partecipazione al procedimento ed alla attività amministrativa quanto le modalità
di accesso ai documenti ed agli atti delle pubbliche amministrazioni.
La legge 26/4/90 n. 86 ha apportato delle modifiche al Codice Penale in materia
di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In particolare
merita di essere segnalata la norma cli cui all'art. 16 della legge che, sostituendo
l'art. 328 del Codice Penale, ha introdotto una nuova forma del reato di rifiuto o
omissione di atto d'ufficio. Non si può comprendere la reale portata cli questa
norma se non la si ricollega a quanto previsto nella L. 241/90. Abbiamo visto
come tale legge ponga l'obbligo per l'Amministrazione di concludere il
procedimento entro un termine certo.
Abbiamo visto altresì come la legge, ad evitare al cittadino defatiganti
peregrinazioni negli uffici pubblici, imponga alle amministrazioni di indicare la
figura del cosiddetto responsabile del procedimento.
Ora, può ben darsi il caso che per un qualche motivo il procedimento non possa
concludersi nel tempo stabilito.
Resta tuttavia inteso che il cittadino avrà diritto di conoscere il motivo del ritardo,
rivolgendosi, per l'appunto, al funzionario che di quel determinato procedimento
detiene la responsabilità e che quest'ultimo, per parte sua, dovrà rendere ragione
dei motivi che hanno determinato la mancata conclusione del procedimento nel
termine.
Il nuovo articolo 328 del Codice Penale punisce con la reclusione
fino ad un anno e con la multa fino a due milioni il pubblico ufficiale che,
sebbene diffidato, non compia nel termine di trenta giorni l'atto o non
risponda per esporre le ragioni del ritardo.
Con questo non si vuol dire che la responsabilità penale sorga in capo al
pubblico ufficiale per il semplice fatto del ritardo (che molto spesso dipende dalla
farraginosità della macchina burocratica e dalla eccessiva commistione tra
politica e amministrazione).
Non sembra tuttavia revocabile in dubbio che il nuovo disposto dell'articolo 328
del Codice Penale costituisce uno strumento in più nelle mani delle associazioni
dei consumatori e degli utenti per scrollare un pò di polvere dai pubblici archivi, e
che la previsione di una responsabilità penale del pubblico ufficiale si affianca a
dare più forza alla disciplina dettata con la L. 241/90.
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