| 
              
             | 
            
			
			  
			  Questa pagina contine alcune leggi relative all'ambiente ed 
			  ai diritti dei cittadini verso gli Enti Pubblici. 
			  	  
			   
			  
			  
			  
			  Legge 07/08/1990 n.241 - Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
			   
			  
			  Molti non sanno che esiste una legge molto importante, la 241/90 che permette a tutti i cittadini 
			  di visionare e/o avere copia dei documenti degli Enti pubblici. 
			  Qualsiasi cittadino può richiedere per iscritto ad un Ente pubblico i documenti relativi ad un procedimento 
			  amministrativo, in alcuni casi anche senza motivazione specifica, e conseguentemente l'Ente entro 30(trenta) giorni deve rispondere 
			  al cittadino, con risposta positiva o negativa, oppure informare chi è il responsabile del procedimento e motivare 
			  il ritardo per la chiusura della richiesta. 
			  La 241/90 ha avuto delle modifiche fatte con la legge 11 febbraio 2005 n.15 che ha portato miglioramenti 
			  e novità importanti per i cittadini.
			   
			  Legge 241/1990 - 
			  Legge 15/2005
			  
  
			  
			    
			  
			  
			  Direttiva 2003/4/CE - Diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità 
			  pubbliche o per conto di esse.
			   
			  
			  La Comunità Europea, considerando che l'ambiente è un patrimonio di tutti da tutelare ha ritenuto opportuno 
			  scrivere una direttiva che permetta l'accesso a tutti gli atti relativi all'ambiente, questo per permettere 
			  una maggiore sensibilizzazione al fine di migliorare l'ambiente. 
			  Direttiva
			    
			  
			  Legge 26/4/90 n. 86 - art. 328 del Codice Penale
			   
			  
			  Si deve sottolineare in proposito come l'approvazione della 
			  L. 241/90 abbia più ampliamente disciplinato, in via generale, tanto le forme di 
			  partecipazione al procedimento ed alla attività amministrativa quanto le modalità 
			  di accesso ai documenti ed agli atti delle pubbliche amministrazioni. 
			  La legge 26/4/90 n. 86 ha apportato delle modifiche al Codice Penale in materia 
			  di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In particolare 
			  merita di essere segnalata la norma cli cui all'art. 16 della legge che, sostituendo 
			  l'art. 328 del Codice Penale, ha introdotto una nuova forma del reato di rifiuto o 
			  omissione di atto d'ufficio. Non si può comprendere la reale portata cli questa 
			  norma se non la si ricollega a quanto previsto nella L. 241/90. Abbiamo visto 
			  come tale legge ponga l'obbligo per l'Amministrazione di concludere il 
			  procedimento entro un termine certo.  
			  Abbiamo visto altresì come la legge, ad evitare al cittadino defatiganti 
			  peregrinazioni negli uffici pubblici, imponga alle amministrazioni di indicare la 
			  figura del cosiddetto responsabile del procedimento. 
			  Ora, può ben darsi il caso che per un qualche motivo il procedimento non possa 
			  concludersi nel tempo stabilito. 
			  Resta tuttavia inteso che il cittadino avrà diritto di conoscere il motivo del ritardo, 
			  rivolgendosi, per l'appunto, al funzionario che di quel determinato procedimento 
			  detiene la responsabilità e che quest'ultimo, per parte sua, dovrà rendere ragione 
			  dei motivi che hanno determinato la mancata conclusione del procedimento nel 
			  termine. 
  
			  Il nuovo articolo 328 del Codice Penale punisce con la reclusione 
			  fino ad un anno e con la multa fino a due milioni il pubblico ufficiale che, 
			  sebbene diffidato, non compia nel termine di trenta giorni l'atto o non 
			  risponda per esporre le ragioni del ritardo. 
  
			  Con questo non si vuol dire che la responsabilità penale sorga in capo al 
			  pubblico ufficiale per il semplice fatto del ritardo (che molto spesso dipende dalla 
			  farraginosità della macchina burocratica e dalla eccessiva commistione tra 
			  politica e amministrazione).  
			  Non sembra tuttavia revocabile in dubbio che il nuovo disposto dell'articolo 328 
			  del Codice Penale costituisce uno strumento in più nelle mani delle associazioni 
			  dei consumatori e degli utenti per scrollare un pò di polvere dai pubblici archivi, e 
			  che la previsione di una responsabilità penale del pubblico ufficiale si affianca a 
			  dare più forza alla disciplina dettata con la L. 241/90. 
			   
			  
			    
			  
			   
			 
             |