Questa pagina contine alcune delle massime che giurisprudenza italiana 
			  ha formulato in materia di odori molesti.
			  	  
			  
			  
			  
			  
			  La salute è un bene garantito dalla Costituzione, la salute comprende lo stato psichico della persona. 
			  
			  
			  "La salute (bene che trova tutela negli artt. 32 Cost. e 2059 c.c.) va inteso come stato di benessere 
			  psicofisico la cui lesione viene determinata da ogni immissione idonea a provocare stress, esasperazione e 
			  tensione psicologica anche  a rescindere dalla prova dell'esistenza di patologie" (Tribunale di Mantova, 
			  Sez. II - Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del  giorno 5 novembre 2004)."
			  
 
			  
			  
			  Per inquinamento è sufficiente alterare l'atmosfera.
			  
			  
			  "Per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute 
			  dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l'alterazione 
			  dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi 
			  (Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203")
			  Quindi può costituire molestia anche il semplice arrecare alle 
			  persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a 
			  emissioni atmosferiche inquinanti (Cass. Sez.I , 7 aprile 1994, n. 6598, Gastaldi).
			  
 
			  
			  
			  L'attività industriale su un fondo, seppur preesistente, deve limitare le immissioni nel fondo
			  del vicino in caso di edificazione, su quest'ultimo, di un'abitazione.
			  
			  
			  Lo ha affermato la Corte di Cassazione civile (sentenza 8420/2006) che, sulla base di 
			  quest'affermazione di principio, ha quindi ritenuta legittima la sentenza del Giudice di 
			  merito che aveva ordinato la cessazione di un'attività ...
			  (Sentenza)
 
			  
			  Inquinamento atmosferico - Emissioni nell'atmosfera - Nozione - 
			  Capacità offensiva - Concetto di "molestia" - Giurisprudenza. 
			  
			  In tale prospettiva è stato affermato che può costituire "molestia" anche il semplice arrecare 
			  alle persone preoccupazione ed allarmi generalizzati circa eventuali danni alla loro salute per 
			  l'esposizione ad emissioni atmosferiche inquinanti ...
			  (Sentenza)
 
			  Inquinamento atmosferico - Emissioni molestie “superiori alla
			   normale tollerabilità” - Natura. 
			  
			  Le molestie, per essere rilevanti ai fini dell’art. 674 c.p. devono risultare, secondo 
			  il disposto dell’art. 844 c.c., “superiori alla normale tollerabilità”. 
			  A tal fine è necessario verificare se le emissioni rivestono effettivamente un carattere 
			  molesto, cioè sgradevole o fastidioso e come tale avvertibile da un numero di cittadini. 
			  - PRES MARRONE - EST. COLONNESE - Imp. Trincale - P.G. VIGLIETTA 
			  (conferma Tribunale sez. Dist. Milazzo sentenza del 14/07/2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 
			  Sez. V, 14 GIUGNO 2004 (ud. 7 maggio 2004), sentenza n. 26649  
			  
 
			  Messa in opera dei dispositivi anti-inquinamento - Migliore esperienza e 
			  dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o molestie
			  
			  Le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui all’art. 674 cod. pen. 
			  anche quando provengono da un’industria la cui attività sia stata regolarmente autorizzata ...
			  (Sentenza)
 
			  Esonero dal dovere di adottare tutte le misure atte ad evitare un 
			  pregiudizio per la salute pubblica - Esclusione.
			  
			  l’esistenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un’attività industriale è 
			  sufficiente a rimuovere un limite all’attività dell’imprenditore, ma non esonera quest’ultimo...  
			  (Sentenza)
 
			  
			  
			  Il mancato superamento degli standards di legge non esclude la sussistenza del reato 
			  
			  la circostanza del mancato superamento degli standards di legge non esclude la sussistenza 
			  del reato, dovendosi ...
			  (Sentenza)
 
			  
			  Emissioni di gas, vapori, fumo - Capacità offensiva - Concetto - Esposizione a emissioni 
			  atmosferiche inquinanti - Danni alla salute 
			  
			   La capacità offensiva delle tre tipologie di emissioni indicate dalla norma (gas, vapori, fumo)
			    "atte ad offendere o imbrattare o molestare persone" va intesa estensivamente anche in 
				riferimento al concetto di molestie, sino a farvi rientrare tutte le situazioni di fastidio, 
				disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone" ...
			  (Sentenza)
 
			  
			  Emissioni eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici - Rispetto dei limiti tabellari - 
			  Reato ex art. 674 c.p - Sussiste - Emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità 
			  
			  Il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla normativa di settore nonostante
			   il regolare rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio di una determinata 
			   attività ed il rispetto dei limiti tabellari non escludono di per sè la configurabilità 
			   della contravvenzione codicistica...
			  (Sentenza)
 
			  
			  Molestie - Nozione - Preoccupazione ed allarme per emissioni atmosferiche - Violazione di 
			  cui all'art. 674 c.p.
			  
			  Costituisce molestia e integra il reato di cui all’art. 674 c.p. anche il fatto di arrecare 
			  alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della 
			  esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie: produzione di una nube 
			  maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche). Pres. Savignano - 
			  Rel. Grillo - P.M. lacoviello (concl. conf.) - Di Grado. CORTE DI CASSAZIONE Penale, 
			  Sez. III - Ud. 14 marzo 2003 (dep. 12 maggio 2003), n. 20755
			  
 
			  
			  
			  Immissioni - art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose) - Normalità delle condizioni di vita - definizione
			  
			  Il bene tutelato dall’art. 674 c.p. è quello alla normalità delle condizioni di vita della 
			  collettività o di un certo numero di persone, intendendosi per “normali” le condizioni di vita
			  non esposte a interferenze sgradevoli o moleste. Pres. FABBRI - Est. PEPINO - P.M. GALASSO - Ric. Tringali 
			  CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 13 gennaio 2003, (ud. 10 dicembre 2002) n. 760 
			  
 
			  Immissioni lesive - risarcimento in forma specifica - alterazione delle normali 
			  condizioni ambientali, alterazioni della salubrità, pericolo o danno alla salute
			  
			  Per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo 
			  per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l'alterazione 
			  dell'atmosfera incida negativamente ...
			  (Sentenza)
 
			  Le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui 
			  all'art. 674 c.p. anche quando provengono da una industria la cui attività sia stata autorizzata... 
			  (Sentenza)
 
			  In ordine al reato di cui all'art. 674 c.p. 
			  (getto pericoloso di cose) devono considerarsi comprese tra le "emissioni di gas, vapori o fumo" 
			  anche le esalazioni di "odore" moleste
			   (Sentenza)
 
			  Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. 
			  
			  (Getto pericoloso di cose) non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute 
			  delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di "molestia". 
			  * Cass. pen., sez. III, 3 giugno 1994, n. 6598 (ud. 7 aprile 1994), Roz Gastaldi. 
			  
 
			  Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p
			  
			  getto pericoloso di cose (nel caso di specie, emissioni di vapori) - non si richiede un 
			  effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente...
			  (Sentenza)
 
			  È soggetto del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. il titolare 
			  
			  di un'industria dalla quale si immettono nell'aria, colposamente, polveri che, respirate, 
			  possono produrre molestie e danno alle persone, oppure fumi ed odori idonei a dar fastidio alle 
			  persone stesse, indipendentemente dal rilascio della licenza di esercizio della fabbrica.
			  * Cass. pen., sez. III, 24 giugno 1985, n. 6249, Boni Brivio. 
			  
 
			  
			  Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 2 novembre 2006 
			  
 			  DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE - 
			  IMMISSIONI INQUINANTI DA STABILIMENTO AUTORIZZATO DALLA REGIONE 
 
			  Il ricorrente ha dedotto davanti alla Corte la violazione dell’art. 8 della Cedu in relazione 
			  alle immissioni subite ad opera di uno stabilimento industriale, situato presso la sua abitazione, 
			  autorizzato dalla Regione al trattamento di rifiuti speciali, facendo ricorso a prodotti chimici inquinanti 
			  per l’ambiente circostante. La Corte ha accolto il ricorso. Ha stabilito a tal fine che l’art. 8 cit. 
			  tutela il diritto della persona al rispetto della propria vita privata e familiare, non solo da 
			  aggressioni fisiche ma anche da rumori, emissioni, odori o altre forme di interferenze, allorché 
			  queste gli impediscano di godere le amenità della sua residenza. Nel caso siano dedotte questioni 
			  ambientali, si applica l’art. 8 cit. – ha aggiunto la Corte – se l’inquinamento sia direttamente 
			  causato dallo Stato e sia questo responsabile per la mancanza di una regolamentazione adeguata 
			  dell’attività del settore privato.